Politica

Comunali 2022, ecco tutte le norme relative alla propaganda elettorali

In vista delle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 ecco gli adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, oltre ai promotori del referendum.

I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34esimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 9 maggio 2022. Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale. Le domande provenienti dal gruppo dei promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. Le istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, dove necessario, anche a mezzo fax.

Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda – assegnandone uno ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne abbia fatto domanda – tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022.

Si riportano di seguito i nominativi dei promotori dei referendum in oggetto, cioè dei delegati, effettivi e supplenti, che sono stati designati dai Consigli regionali proponenti le richieste referendarie: per il Consiglio regionale della Liguriadelegato effettivo Stefano Maidelegato supplente Alessio Piana.

Si precisa che il Consiglio regionale della Sardegna non ha promosso la richiesta di referendum avente il numero progressivo e la seguente denominazione: 4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e deì consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Gli altri Consigli regionali hanno invece promosso tutti e cinque i referendum in oggetto, cioè oltre a quello riportante il n. 4 testé citato anche quelli riportanti i sottoriportati numero progressivo e denominazione:

1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle nonne in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

5) Abrogazione di nonne in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

L’indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum sarà utile, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell’Ufficio provinciale e dell’Ufficio centrale per il referendum nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell’ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore dei referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale per il referendum o presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore dei referendum o dell’organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.

Nel contempo, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022, ai sensi dei citati artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni comunali con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. Affinché i Comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all’esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che a questo Ufficio , anche ai Sindaci dei Comuni stessi.

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati: – il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; – ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; – ogni forma di propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Da venerdì 13 maggio 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cuì all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

In occasione delle consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Sempre in occasione delle consultazioni amministrative, nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli arti. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. E consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 19431V dell’8 aprile 1980).

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioniLa rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

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