Confermata la fiera della festa patronale dei SS.Nazario e Celso ad Arnzano il prossimo 28 luglio. E’ la festa più attesa della città rivierasca che quest’anno si celebrerà senza la tradizionale processione ma con le tradizionali bancarelle. L’Amministrazione Comunale ha disciplinato attraverso un’ordinanza la presenza delle consuete bancarelle. Le norme non si discostano da quelle adottate per il mercato settimanale. Nei dettagli:

La Fiera per il Commercio su aree pubbliche dei S.S. Nazario e Celso del 28 luglio 1. 2020 si effettuerà nell’area e con disposizione dei posteggi come dettagliato nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento e alle condizioni e misure di seguito specificate:
- eliminazione di n. 2 posteggi attualmente vacanti;
- i 48 posteggi sono scelti dagli attuali concessionari sulla base della graduatoria definitiva approvata con Determinazione N. 366 del 17/05/2016, dando atto delle successive cessazioni/subingressi;
- il posteggio n. 49 è riservato a soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 – la procedura di scelta e di assegnazione dei posteggi ai soggetti concessionari e l’assegnazione dei posteggi vacanti tramite la procedura di spunta sono effettuate e gestite da FIVA CONFCOMMERCIO e ANVA CONFESERCENTI a cui il Comune di Arenzano consegna sia la suddetta graduatoria aggiornata con cessazioni e subingressi successivi alla data del 26 giugno 2016 di rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni che la graduatoria degli spuntisti;
- le associazioni di categoria FIVA CONFCOMMERCIO e ANVA CONFESERCENTI entro la data del 18 luglio 2020 devono far prevenire al Comune di Arenzano la scelta del posteggio sottoscritta dai
titolari di autorizzazione/concessione; - l’orario di vendita è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 22 e 30;
- obbligo per tutti coloro che accedono all’area della Fiera di Piazza Allende, a partire dagli operatori della Fiera, di indossare correttamente i dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall’art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020, sono esclusi dall’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti – obbligo per gli operatori della Fiera di indossare guanti monouso;
- obbligo degli operatori di delimitare, quindi rendere visibile la distanza di 1 metro fronte banco (con bande adesive per terra o catenelle o altri segnali da rimuovere a fine mercato)
- obbligo per gli operatori di esercitare la vendita solo sul lato frontale del proprio banco restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali;
- obbligo di distanziamento in lunghezza tra banco e banco, con il posizionamento – di brande/plance o altri ostacoli che assicurino la distanza tra operatori di almeno 1 metro.
- tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e misure del posteggio assegnato;
- evitare tassativamente ogni forma di assembramento cercando di velocizzare la fase di acquisto;
- divieto per l’utenza di toccare i generi alimentari esposti, nel settore “abbigliamento” gli indumenti potranno essere scelti e toccati autonomamente dalla clientela soltanto con l’utilizzo di guanti usa e getta;
- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la disinfezione delle mani;
- al principale accesso della Fiera verranno posizionati cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- prima della vendita di beni usati gli stessi devono essere sanificati e igienizzati.
2 Il Comando di Polizia Locale sarà coadiuvato nell’esercizio delle attività di controllo e vigilanza del rispetto delle suddette norme da volontari della Protezione Civile di Arenzano;
3 la violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3000,00;
4 di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito Internet istituzionale, inviandone copia alle associazioni di categoria e assicurandone diffusione presso la
cittadinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento





