Cronaca In Primo Piano Savona

Savona, 7 membri dimissionari nel consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Situazione caotica

I Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Savona Elisabetta Ferrero, Paolo Dogliotti, Barbara Pasquali, Alessandra Magliotto, Claudia Arduino, Mario Noberasco e Giuseppe Farrauto hanno rassegnato le dimissioni dal loro incarico. Queste le motivazioni; “L’attuale composizione del Consiglio non puó essere ritenuta rappresentativa della volontá degli elettori. Questi ultimi, infatti, ritenendo necessario che gli eletti siano il risultato della manifestazione della volontà di tutti gli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Savona, ritengono necessario che vengano indette elezioni plenarie e non supplettive”. Il Consiglio Nazionale Forense, a gennaio aveva dichiarato nulla l’elezione di cinque membri in quanto risultavano ineleggibili, avendo già svolto più mandati consecutivi nelle medesime funzioni.Dopo il ricorso presentato per legittimità costituzionale della legge che stabilisce il divieto del terzo mandato consecutivo per i componenti del COA, così come peraltro già previsto nella legge professionale del 2012 e in ogni altra norma relativa ai sistemi ordinistici, la Corte Costituzionale, aveva rigettato la questione con questa motivazione:“Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all’amministrazione della giustizia e al diritto di difesa. Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost., che la disposizione censurata tutela in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata temporaneità (per una sola tornata) della descritta ipotesi di incandidabilità”.

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