Baglio non risulta tesserato
GARE DEL 1/ 9/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/ 9/2019
LOANESI SAN FRANCESCO – BRAGNO
Il G.S. ” Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; “
Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore BAGLIO Samuel Gaetano della Società LOANESI SAN FRANCESCO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; “
Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore BAGLIO Samuel Gaetano risulta essere stato tesserato in data 13/02/2018 per una Società appartenente alla Federazione Svizzera; “
Atteso che risulta, altresì, chela Società LOANESI SAN FRANCESCO abbia richiesto il previsto transfer che, alla data di svolgimento della gara in questione, non era ancora pervenuto e che, pertanto, il predetto calciatore non aveva titolo a prendere parte alla stessa; “
Visto l’art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte;
” Richiamato l’art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;
” Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore del BRAGNO;
DISPONE di infliggere le seguenti sanzioni:
” Perdita della gara alla società LOANESI SAN FRANCESCO, con il punteggio di 0-3;
” Squalifica per 2 giornate al calciatore BAGLIO Samuel Gaetano, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;
” Inibizione fino al 26 settembre 2019 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società LOANESI SAN FRANCESCO, Signor GRAZIANO Aldo; “
Ammenda di Euro 200 alla società LOANESI SAN FRANCESCO, a titolo di responsabilità oggettiva.
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.





