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Stabilimenti balneari chiusi, il Tar impone decadenza delle concessioni

Il titolare di una concessione demaniale marittima che non apre lo stabilimento balneare durante la stagione estiva, anche nel caso che abbia comunque fornito il servizio di pulizia e di salvataggio, compie un inadempimento essenziale nell’economia del rapporto concessorio che ne compromette il proficuo svolgimento, rendendo legittimo il provvedimento comunale di decadenza dalla concessione suddetta. Lo afferma una recente sentenza del Tar Lazio, sezione di Latina, la numero 10 dell’11 gennaio 2017, riportata dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico. Questi gli estratti più significativi della sentenza, riportati da Patrimonio Pubblico: «In sintesi e premesso che deve essere ribadito che i titoli di cui è in possesso il ricorrente lo obbligano a smontare i manufatti di cui consta il suo stabilimento balneare al termine della stagione estiva e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno (e di conseguenza non è fondato il dedotto vizio di carenza di presupposto), osserva il Collegio che il comune ha pronunciato la decadenza a fronte del mero rilievo della violazione degli obblighi da parte del concessionario, senza che si sia proceduto a una valutazione della gravità della violazione e della sua incidenza sul rapporto concessorio. Ad avviso del Collegio la mancata rimozione dell’infrastruttura al termine della stagione, se si considera il contesto in cui è maturata, non integra quella violazione di obblighi del concessionario che – come richiesto dalla giurisprudenza – assuma una gravità tale da compromettere “con carattere di definitività il proficuo svolgimento del rapporto” ovvero da rendere inattuabili gli scopi per il quali la concessione è stata rilasciata; comunque una specifica motivazione su questo profilo difetta del tutto; nella fattispecie sarebbe stato quindi più coerente con un principio di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni preliminarmente diffidare il ricorrente alla immediata rimozione dell’infrastruttura per poi, di fronte a un ulteriore rifiuto o inerzia, pronunciare la decadenza. Insomma il ricorso immediato alla sanzione della decadenza è giustificato di fronte a violazione di obblighi che assuma particolare rilievo o definitività; allorchè la violazione non abbia un tale rilievo né definitività il principio di proporzionalità e di graduazione impone che all’inadempiente sia intimato di far cessare la situazione di antigiuridicità entro un termine (che nel caso in esame avrebbe potuto anche essere molto breve al fine di tener presente della relativa vicinanza del termine del 1° aprile 2016) per poi, di fronte a un persistente inadempimento, pronunciare senza ulteriori indugi la decadenza». «Oggetto dei terzi motivi aggiunti è un ulteriore provvedimento di decadenza che è stato adottato dal comune a seguito dell’acclaramento della mancata apertura dello stabilimento balneare del ricorrente durante la stagione balneare 2016; il comune ha disposto la decadenza “per mancato inizio della gestione nei termini assegnati” e per “non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell’atto di concessione” in base al disposto dell’articolo 47, lettere a) e b) cod.nav. e 49, comma 3, lettere a) e b) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13. Il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo: EMD112 a) per carenza di presupposti, dato che il comportamento sanzionato – che non risulterebbe provato – non è a lui addebitabile in quanto egli si è trovato nella oggettiva impossibilità di organizzare la sua attività a causa del comportamento del comune che aveva adottato a suo carico un provvedimento di decadenza e poi un provvedimento di demolizione; in ogni caso il ricorrente – che sostiene di aver comunque garantito il servizio di pulizia e quello di salvataggio in mare – nega che il non uso contestatogli si sia protratto per l’intero arco temporale di efficacia della concessione; b) per difetto di istruttoria in quanto la decadenza si fonda su una unica nota della polizia locale emessa a stagione balneare conclusa che non dà conto se non genericamente dell’attività di verifica svolta e che inoltre affermerebbe falsamente che durante la stagione balneare non è stato fornito “alcun servizio” mentre sono stati forniti il servizio di pulizia della spiaggia e quello di salvataggio; c) perché non sarebbe stato preceduto dall’annullamento del precedente provvedimento di decadenza; d) per violazione del principio di proporzionalità; e) per violazione delle garanzie procedimentali e difetto di motivazione dato che il comune non ha tenuto in alcun conto le osservazioni presentate in sede di procedimento a seguito della comunicazione di avviso del medesimo; e) per violazione del principio della buona fede. Le argomentazioni del ricorrente sono infondate. Se infatti si applicano alla fattispecie i principi cui il Collegio si è attenuto nell’esame (e accoglimento) delle censure proposte avverso il primo atto di decadenza emerge abbastanza chiaramente che gli obblighi non adempiuti dal ricorrente (che in definitiva ha ammesso, anche in sede di procedimento, di non aver aperto lo stabilimento balneare durante la stagione estiva pur affermando di aver fornito il servizio di pulizia e di salvataggio, cosa peraltro negata dall’amministrazione) avevano nell’economia del rapporto concessorio un rilievo essenziale sicchè l’inadempimento, anche ammettendo che siano stati garantiti la pulizia della spiaggia e il servizio di salvataggio, effettivamente ha compromesso – e con carattere di definitività essendosi protratto per tutto l’arco della stagione balneare con conseguente mancata fornitura all’utenza della quasi totalità dei previsti servizi per tutto il periodo in cui lo stabilimento avrebbe dovuto essere aperto e erogare tali servizi – il proficuo svolgimento del rapporto, come del resto affermato nella motivazione del provvedimento con argomentazioni che non appaiono irragionevoli o lesive del principio di proporzionalità o di buona fede (e che hanno anche considerato le argomentazioni recate dalla memora partecipativa del ricorrente)».
Fonte: MondoBalneare.com

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