A 24 ore dal voto di domani, scatta in Italia il silenzio elettorale ossia l’interruzione della campagna elettorale. La norma è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 integrata da interventi successivi. Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall’articolo 9, così come modificato dalla l. 130/1975.

Per effetto di questo articolo, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione sono vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.
La ratio di questa regola è che il cittadino, dopo aver ascoltato ed analizzato per molto tempo le proposte fatte e le ragioni esposte dalle varie forze politiche candidate durante la campagna elettorale, abbia almeno un giorno a disposizione per riflettere in tranquillità e decidere a chi consegnare il voto che sta per esprimere.